COVID-19 DECRETO LEGGE N. 1/2021

È stata inviata ai prefetti una circolare che reca alcune indicazioni sui contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1 concernente ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto, tra l’altro, prevede alcune misure di prevenzione per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, per il quale continuano ad applicarsi, per quanto non previsto dal decreto-legge, le misure contemplate dal quadro regolatorio consolidatosi a seguito dell’adozione dei diversi D.P.C.M. attuativi e che, salvo modifiche, corrispondono a quelle adottate, da ultimo, con il DPCM del 3 dicembre 2020.

Il provvedimento prevede una zona gialla “rafforzata” nei giorni feriali e la zona arancione in quelli festivi. Fino al 10 gennaio le misure saranno uguali per tutto il territorio nazionale, poi dall’11 gennaio si tornerà alla divisione per colori, ma con nuovi parametri.

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e’ consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.