COVID-19 DPCM N. 125 DEL 07/10/2020
ENTRATA IN VIGORE DAL 08 SETTEMBRE 2020
Scarica il DPCM del 7 ottobre.
PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (decreto-legge)
Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.
Fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli.
Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.
Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.
Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.
Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.
Il testo prevede il differimento al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.
È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – REGIONI ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO E SICILIA
Il Consiglio dei Ministri in conseguenza delle verifiche positive sullo stato degli adempimenti al piano di rientro, ha deliberato l’autorizzazione all’erogazione, in favore delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Sicilia, a titolo di anticipazione delle risorse disponibili a valere sulle spettanze regionali residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a tutto l’anno 2018 compreso, fatti salvi eventuali conguagli e ferma restando la facoltà di recupero prevista dall’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 154, delle somme di seguito specificate:
- Regione Abruzzo 67,667 milioni di euro;
- Regione Campania 295,450 milioni di euro;
- Regione Lazi 304,462 milioni di euro;
- Regione siciliana 400,533 milioni di euro milioni di euro.