DIAGNOSI ENERGETICA “I SOGGETTI OBBLIGATI”
Alla luce delle modifiche recentemente apportate al
D. Lgs. 102-2014 sull’efficienza energetica al
D. Lgs. n. 73/2020, riepiloghiamo di seguito gli obblighi previsti dalla normativa in questione in materia di diagnosi energetica.
Ai sensi dell’articolo 8 del citato D.Lgs. 102/2014 sono tenuti ad eseguire ogni quattro anni una diagnosi energetica i seguenti soggetti:
- le grandi imprese, ad eccezione di quelle che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep;
- le imprese a forte consumo di energia elettrica che risultano iscritte nell’elenco delle c.d. imprese energivore e che, come tali, beneficiano delle riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al primo punto, sono esonerate dall’obbligo di periodicità della diagnosi le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati dell’allegato 2 del D. Lgs. 102/2014.
L’obbligo di effettuare la prima diagnosi energetica risale al 2015 e pertanto a dicembre del 2019 è scaduto il primo quadriennio entro cui i medesimi soggetti avrebbero dovuto provvedere ad eseguire la nuova diagnosi e a trasmetterla, come la precedente, ad Enea.
I soggetti non ancora obbligati all’effettuazione della diagnosi energetica nel 2015, erano/sono tenuti ad effettuare la prima diagnosi energetica secondo le seguenti scadenze:
- per le grandi imprese entro il 5 dicembre dell’anno nesimo, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2;
- entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, l’impresa a forte consumo di energia che risulti iscritta nell’elenco pubblicato presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali dell’anno n-1.
Le diagnosi debbono essere effettuate da società di servizi energetici o esperti in gestione dell’energia certificati da organismi accreditati.
I soggetti obbligati che non provvedono ad effettuare le diagnosi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro fino a 10.000 euro.
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 73/2020, è’ stata aggiunta un’ulteriore sanzione variabile da 1.500 euro a 15.000 euro per i soggetti obbligati che non hanno realizzato la diagnosi energetica nei tempi previsti e che, in caso di accertata violazione, non eseguono la diagnosi entro 90 giorni dalla data di notifica della contestazione o del verbale di accertamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.