COVID-19 Decreto Legge n. 149/2020 (“Ristori bis”)

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto legge (cd. Decreto “Ristori bis“).
Per quanto concerne l’ambito giuslavoristico segnaliamo in particolare:

• Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11):

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Legge.

La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “Zone rosse”).

• Misure in materia di integrazione salariale (art. 12):

Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

• Congedo straordinario per i genitori (art. 13)

In caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “Zone rosse”), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.