Il Decreto Legge n. 30 sarà in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Premessa: per tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile in Italia non ci saranno zone gialle. Infatti, anche nelle zone che, sulla carta, sarebbero qualificate gialle si applicano le regole per le zone arancioni.

Regole

Il decreto stabilisce che:
  • Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
  • Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Però, nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Per tutto il week end di Pasqua (dal 3 al 5 aprile) l’Italia sarà in zona rossa, salvo la possibilità di spostarsi presso un’altra abitazione secondo le regole appena descritte (attività, questa, non consentita negli altri giorni, se si è in zona rossa).

Il decreto prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:

  1. per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
  2. per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Attività economiche

Alla luce del quadro sopra è utile ricordare in sintesi le regole da rispettare nelle zone arancioni e rosse per le attività economiche.
  1. sono chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, teatri, sale da concerto, sale cinematografichediscoteche e sale da ballo e comprensori sciistici;
  2. sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  3. sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
  4. nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, (a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato); nelle zone rosse le attività commerciali al dettaglio sono chiuse eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
  5. sono chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  6. sono chiusi in zona rossa i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
  7. i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), restano aperti, nel rispetto dei protocolli approvati, solo nelle zone arancioni. Nelle zone rosse restano aperte solo le lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse, mentre è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti.
  8. le attività di ristorazione sono sospese ma resta possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.