Agenti cancerogeni: sostituiti gli allegati XLII e XLIII del Testo Unico di Sicurezza
Con Decreto dell’11 febbraio 2021 viene recepita la direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 e la direttiva (UE) 2019/983 del 5 giugno 2019 (che modificano la direttiva “Cancerogeni” 2004/37/CE del 29 aprile 2004) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Ciò comporta una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) al D.Lgs. n. 81/2008 con quelli contenuti nel DM 11/2/2021.
Le modifiche agli allegati XLII e XLIII
I due allegati del testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro All. XLII e XLIII) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro erano stati aggiornati di recente con D.L. del 1 giugno 2020, n. 44,di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del 12 dicembre 2017.
Il Decreto aveva modificato anche l’art. 242 comma 6 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori egli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale).
Allegati Agenti chimici al Testo unico di Sicurezza: le modifiche 2021
Fra le modifiche introdotte agli Allegati si segnala:
- Allegato XLII: aggiunte nella lista delle Sostanze , Miscele e processi del testo unico di Sicurezza, il riferimento alla
- Lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7)
- Lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8)
- Allegato XLIII: modifica sostanziale della lista degli agenti, in particolare
- quelli che hanno effetti sulla cute: vengono maggiormente differenziati
- inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel. Miscele di idrocarburi policiclici, Oliminerali usati nei motori a combustione interna.
Le direttive sui cancerogeni: 2019/130 e 2019/983
Il Decreto del 11/02/2021 recepisce due importanti direttive:
La Direttiva 2019/130 del 16 gennaio 2019: oltre all’inserimento dell’articolo 13 bis nella Direttiva cancerogeni (che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali conclusi sul sito web dell’EU-OSHA), modifica significativamente l’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” (nuovi inserimenti di voci) e l’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”, che viene completamente sostituito.
La Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 modifica in particolare l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, sui VALORI LIMITE di specifiche sostanze e introduce nella Tabella di cui all’Allegato la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.
Inoltre, aggiunge all’articolo 18 bis un comma che prevede l’eventualità, entro l’11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.