COVID-19 – DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 18/05/2021
Il decreto legge n. 65 ha validità fino al 06 giugno 2021.
Il decreto Riaperture ridefinisce il calendario per la ripresa delle attività economiche e modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”.
Maggiori aperture, anche se graduali sono previste per le “zone gialle”, in particolare il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, rimane valido dalle 23.00 alle 5.00.
Aperture graduali nelle zone gialle
- dal 18 maggio 2021 (entrata in vigore del decreto), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, rimane valido dalle ore 23.00 alle 5.00.
- dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
- dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- dal 24 maggio riapertura delle palestre;
- dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
- dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
- dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
- dal 1° luglio potranno riaprire al pubblico sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- dal 15 giugno potranno riaprire al pubblico i parchi tematici e di divertimento;
- dal 1° luglio saranno di nuovo possibili tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde (*)”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
- dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
A partire dal 7 giugno 2021, i divieti di spostamento saranno validi dalle ore 24.00 alle 5.00.
Dal 21 giugno 2021 saranno completamente aboliti.
(*) La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.