COVID-19 DECRETO LEGGE NR. 172/2020

Il Decreto Natale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: è in vigore da oggi, sabato 19 dicembre 2020.

Il Decreto legge consta di 3 articoli:

Art. 1 – Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 (cd “Zone rosse“) del dpcm del 03 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 (cd “Zone Arancioni“) del medesimo decreto.

Sono consentiti:

  • gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14.

Durante l’intero periodo restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

A questo link si ricordano i limiti ed i divieti delle diverse zone di rishio.

Art. 2 Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l’anno 2020 per l’anno 2021, a favore dei soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020.