EMISSIONI IN ATMOSFERA SCADENZA 19/12/2020

L’articolo 272, c. 4, D.Lgs 152/2006, come aggiornato dal D.Lgs. 183/2017, fa riferimento alle sostanze o miscele pericolose (con indicazioni di pericolo H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione):  se utilizzate nell’impianto o nell’attività, impediscono il ricorso all’autorizzazione generale e quindi impongono la necessità del rilascio della cd. autorizzazione ordinaria.

Inoltre è stato previsto che, se a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza non è più possibile l’applicazione della disciplina dell’autorizzazione generale, «il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 [autorizzazione ordinaria]. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione».

In merito a quest’ultimo aspetto, la disposizione transitoria del d.lgs. n. 183/2017,   prevede che un’attività o un impianto che ha aderito all’autorizzazione generale e che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto non può più avvalersi di tale regime autorizzativo, in quanto utilizza le sostanze pericolose elencate, deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria all’autorità competente entro il 19 dicembre 2020, cioè dopo tre anni dalla data  di entrata in vigore del decreto.

In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.