22/06/2020 – Contravvenzioni in materia di SSL: le condizioni di estinzione

Le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si estinguono se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine fissato nelle stesse e se esso provvede al pagamento in sede amministrativa, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Il pubblico ministero, secondo il comma 2 dello stesso art. 24, avuta la comunicazione da parte dell’organo di vigilanza dell’avvenuto pagamento richiede l’archiviazione del procedimento.

La suprema Corte ha precisato in merito che in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro la causa di estinzione delle contravvenzioni non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dalla legge, avendo il termine natura perentoria e non ordinatoria.