COVID-19 CIRCOLARE DI GABINETTO DEL 27/10/2020
Il Ministero dell’Interno con la presente circolare fornisce alcuni chiarimenti:
Mobilità personale (art.1, comma 4)
Viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per
situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione.
Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.
Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art.1, comma 9, lett. n)
Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Parchi tematici e di divertimento (art.1, comma 9, lett. c)
La disposizione in epigrafe sospende le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Attività sportiva (art.1, comma 9, lett. e), f) e g).
Per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.
Sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.
Sono inoltre sospese (art.1, comma 9, lettera f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.
Sale giochi. sale scommesse, sale bingo e casinò (art.l, comma 9, lett. 1)
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già precedentemente sottoposte a restrizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per effetto della citata disposizione sono ora del tutto sospese. Tale sospensione viene peraltro estesa anche ai casinò.
Spettacoli aperti al pubblico (art.1, comma 9, lett. m)
La disposizione stabilisce la generalizzata sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all’ aperto.
Feste: sagre e fiere (art.1, comma 9, lett. n)
Il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all’aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.
Convegni, congressi e altri eventi (art.1, comma 9, lett. o)
La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.
Alla dizione “altri eventi” sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).
La disposizione in esame, infine, stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l’affluenza.
Attività didattica ed educativa (art. 1, comma 9, lett. s)
Tra le previsioni si evidenzia quella in base alla quale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono chiamate ad adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9,00.
Esercizi commerciali ed esercizi pubblici (art. 1, comma 5; art. 1, comma 9, lett. ee)
Si sancisce l’obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Con specifico riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, interviene a modificarne gli orari di apertura e chiusura, superando la precedente differenziazione legata alla consumazione al tavolo, e stabilendo un’unica fascia oraria (dalle 5,00 fino alle 18,00) in cui sia consentito svolgere tali attività.
Viene, altresì, ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione.
E’ inoltre stabilito che il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18,00.
Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lett. mm)
E’ disposta in via generale la chiusura di tali impianti, salvo che non siano utilizzati da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dagli Organismi di settore indicati dalla stessa norma.
Detti impianti sono aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
Pubbliche Amministrazioni (art.3, comma 4)
Oltre alle previsioni già commentate relative alle attività didattiche, il nuovo d.P.C.M. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni dispongano orari di ingresso differenziati per l’accesso del personale ai luoghi di lavoro.