NOVITA’ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si ricorda che con la legge di conversione (n. 215 del 17 dicembre 2021) del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021  che contiene “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili“), sono state  introdotte alcune rilevanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  • Preposti 

Tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, di cui all’articolo 18 del D.lgs. 81/08 viene inserito quello di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’articolo 19 del D.lgs. 81/08, demandando ai contratti e agli accordi collettivi di lavoro la possibilità di stabilire un emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Per la violazione del nuovo obbligo è prevista la sanzione penale dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Vigilanza del preposto.

Quando  rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale,  è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Per la violazione di tale obbligo viene prevista, a carico del preposto, l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Il ruolo del preposto viene evidenziato  anche nell’ambito delle attività svolte in regime di appalto e sub-appalto, mediante l’introduzione, all’interno dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08, dell’obbligo, in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto.

L’inosservanza è  sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

  • Formazione ed addestramento

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale si accorpino gli Accordi attuativi del Testo Unico in materia di formazione in modo da garantire:

– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria anche a carico del datore di lavoro;
– l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si introduce quindi un obbligo di formazione anche a carico dei datori di lavoro.

Mediante un’integrazione al comma 5 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, l’addestramento consiste in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nell’esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza.

Per assicurare l’adeguatezza della formazione e l’aggiornamento dei preposti, le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi.

La violazione di tale obbligo è sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

  • Sospensione attività lavorativa

Sono confermate le disposizioni previste dal decreto legge n. 146 con alcune modificazioni/integrazioni, per quanto attiene al tema della sicurezza sul lavoro, il ripristino, nell’elenco delle violazioni considerate gravi,  della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Inoltre a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.

Si ricorda inoltre che è è stato aggiornato a GENNAIO 2022 T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. 81-08)