D.L. 105/21 OBBLIGO GREEN PASS
A partire dal 6 agosto p.v. entrerà in vigore il D.L. 105/21 che prevede l’obbligatorietà del Green Pass per poter:
- usufruire dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- partecipare a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- visitare musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; p
- andare in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- per partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi;
- per recarsi in centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- andare in centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- effettuare attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò e, infine, per partecipare ai concorsi pubblici.
Il Green Pass è un documento rilasciato dal Ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test (effettuato 48 ore prima) o alla guarigione dal Covid-19.
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.
Sarà necessario pertanto gestire le attività di controllo del Green Pass di coloro che avranno accesso ai Vostri locali aziendali mediante l’obbligo di individuazione formale, da parte del Datore di Lavoro, di un addetto preposto a tale attività, come indicato dall’art. 13 del D.P.C.M. 17/06/2021 che precisa infatti che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.
Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe, inoltre, essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.
In caso di mancato rispetto a quanto disposto dal Legislatore sono previste sanzioni che vanno dai 400,00 ai 1.000,00 Euro sia carico dell’esercente che a carico del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi l’”esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”.
Nell’ottica di offrire alle nostre Aziende un servizio completo e tempestivo siamo ad informarVi che siamo a Vostra disposizione per predisporre la documentazione necessaria e fornirvi una formazione pratica in merito alle modalità di gestione dell’app “VerificaC19” al fine di ottemperare all’obbligo normativo di cui sopra, ad un costo pari a Euro 100,00 + I.V.A.