DECRETO 2 SETTEMBRE 2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto, che entra in vigore il 04/10/2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Tra le principali novità il decreto definisce la cadenza dei corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio che viene stabilita ogni 5 anni.

I corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto ministeriale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

In occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento.