DECRETO NR. 1 DEL 07/01/2022
Il Nuovo decreto Covid-19 del governo Draghi è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale.
È entrato in vigore oggi, sabato 8 gennaio.
Ecco cosa cosa c’è da sapere:
1. OBBLIGO VACCINO PER OVER 50
Obbligo vaccinale fino al 15 giugno per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che hanno compiuto 50 anni ad eccezione dei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
2. SUPER GREEN PASS AL LAVORO
Dal 15 febbraio Super Green Pass per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni.
- L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.
- I lavoratori che risultino privi della certificazione verde al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
- Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
- Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
3. GREEN PASS PER SERVIZI PUBBLICI E ALLA PERSONA
In riferimento al decreto n. 229 del 30-12-21 ricordiamo che dal 10 gennaio p.v. estensione dell’impiego del Green Pass Rafforzato per l’accesso a:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti sciistici;
- palestre, piscine , centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- aerei, treni e navi;
- trasporto pubblico locale.
Il Green Pass Rafforzato era già previsto per:
- nei bar e ristoranti al chiuso anche per consumare al bancone;
- nei luoghi dello spettacolo;
- nelle palestre e nelle piscine al coperto.
Dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022 occorre il Green pass base per accedere:
- ai servizi alla persona, come il parrucchiere
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
- attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Dal 1° di febbraio Green pass base per poter accedere agli altri negozi.
Il green pass non sarà obbligatorio per entrare nei negozi di generi alimentari, nelle farmacie e nei negozi che vendono prodotti ritenuti essenziali.
4. SCUOLA: DAD E QUARANTENE
- Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad.
- Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatterebbe solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati resterebbero in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati).
- Anche alle superiori, con fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2.
TEST GRATUITI AGLI STUDENTI IN AUTOSORVEGLIANZA
Il Commissario per l’Emergenza ha autorizzato lo stanziamento 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio 2022 per l’esecuzione dei test rapidi gratis, per l’attività di tracciamento dei contagi sulla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla auto sorveglianza.
5. QUARANTENA (D.L. n. 229 del 30-12-21)
Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
– alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
– alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
– alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto)