Linee guida sulla classificazione dei rifiuti:   decreto n. 47 del 9 agosto 2021

 

Il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021 approva le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del 18 maggio 2021, n.105.

Il Decreto è espressamente previsto dall’art. 184 del d.lgs. n. 152/06,  il quale prevede l’approvazione da parte del MiTE delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA) per la corretta attribuzione, ad opera del produttore, dei Codici dei rifiuti.

Le linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di attribuzione dei codici e di classificazione dei rifiuti in linea con le disposizioni comunitarie e nazionali.

Da porre particolare attenzione ai contenuti nel capitolo 3 “Elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti”.

In questo capitolo viene riportato l’elenco europeo dei rifiuti con l’individuazione di quali voci siano da considerare non a specchio (codici CER assoluti)e quali invece siano speculari.

 

I codici identificati nell’elenco

  • con P in riquadro rosso per un codice pericoloso assoluto
  • con NP in riquadro verde per un codice non pericoloso assoluto
  • con SP in riquadro giallo per un codice pericoloso a specchio
  • con SNP in riquadro giallo per un codice non pericoloso a specchio.

Alcune voci presenti nell’elenco presentano una diversa interpretazione rispetto a quella della Commissione: si tratta delle voci identificate con la nota (A) che riguardano, ad esempio:

  • rifiuti dove è individuata la presenza di amianto;
  • rifiuti di imballaggio del capitolo 15, catalogati come assoluti e non come a specchio;
  • rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari, ecc.

 

Da evidenziare alcuni chiarimenti:

rifiuti di imballaggio:

  1. tutti i codici del sotto-capitolo 15 01 sono attribuibili solo agli imballaggi realmente vuoti, essendo ammessa soltanto la presenza di residui quantitativamente modesti ed inamovibili del contenuto originario. In caso contrario vanno codificati in ragione del contenuto e non del contenitore;
  2. i codici 15 01 non pericolosi, relativi alle diverse frazioni merceologiche, sono attribuibili solo se si tratta di imballaggi vuoti o con minimi residui di sostanze non pericolose. Qualora invece l’imballaggio contenga un residuo di sostanza pericolosa, va attribuito il codice dell’imballaggio pericoloso.

rifiuti da attività di costruzione e demolizione, i codici del capitolo 17 sono da utilizzarsi unicamente per i materiali che derivano dall’attività edilizia.