Denuncia degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con modalità telematica entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto, riportando anche i riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall’infortunio.
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.
Modulo di denuncia
Nella denuncia devono essere indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.
Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.
Procedimento sanzionatorio
La misura della sanzione è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.
Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro.
Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi
Il datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’INAIL entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio dovuta a seguito del prolungamento della prognosi, deve essere sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.
In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:
- la ricezione da parte dell’INAIL del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni;
- la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;
- la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia.