NOVITA’ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 103 il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 che contiene “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, riscrive la disciplina dei contratti di lavoro, delle misure di sostegno e inclusione delle famiglie, introduce nuovi incentivi per l’assunzione dei giovani e prevede una serie di disposizioni che rafforzano le regole in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed aggiornano il sistema di controlli ispettivi.
Gli articoli da 14 a 18 riguardano la sicurezza sul lavoro, il sistema ispettivo e l’estensione della copertura assicurativa Inail.
L’articolo 14 apporta alcune modifiche significative al D.lgs. 81/2008.
Sorveglianza sanitaria:
- modifica l’art. 18, comma 1, lett. a) prevedendo che il datore di lavoro debba nominare il medico competente non solamente nelle ipotesi previste dal Dlgs 81/2008, ma anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”. Pertanto estende l’obbligo di nomina del medico competente non più tassativamente per obbligo di legge ma rimesse alla valutazione del datore di lavoro.
Rimane invariato, al momento, l’art. 41 del D.lgs. 81/08, secondo il quale la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico nei casi previsti dalla normativa vigente creando un “buco” legislativo. Il Governo dovrà portare una modifica prevedendo che la sorveglianza sanitaria diventi obbligatoria “laddove prevista dal documento di valutazione dei rischi“.
La valutazione dei rischi si estende in tema di sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge e la relativa valutazione non può che essere rimessa ad un medico, che dovrà necessariamente partecipare all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
Si apportano due modifiche all’art. 25 del D.lgs. 81/2008 relativo all’attività del medico competente:
- si prevede che, in occasione delle visite di assunzione, il medico deve richiedere al lavoratore “la cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro” e che “tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.
- si prevede che il medico competente “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni” possa farsi sostituire – per un determinato periodo di tempo – da un collega in possesso dei requisiti di legge per svolgere l’attività di medico competente.
Formazione:
Nella revisione degli accordi stato regioni in tema di formazione (iter si sarebbe dovuto concludere entro il 30 giugno 2022), si debba considerare anche “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
La norma non delinea però le modalità operative del controllo, si prevede che l’iter da seguire, in particolare sui soggetti erogatori della formazione e sui lavoratori, venga definito dall’Accordo stato-regioni.
Si prevede inoltre l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri, l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
Gli articoli 15 e 16 riguardano la materia ispettiva.
Si prevede che “gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro”.
La finalità è “orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive”.
L’articolo 17 riguarda l’istituzione di un fondo a favore dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e l’individuazione di misure ulteriori relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
L’articolo 17 al comma 4, interviene sulla disciplina dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (cd. PCTO).
L’articolo 18 del provvedimento in commento estende per il solo anno scolastico ed accademico 2023-2024 l’assicurazione gestita dall’Inail relativamente alle “attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore”.