NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO NEI CANTIERI
Il nuovo Protocollo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.
In data 10 maggio 2022, sono state adottate le Linee Guida al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere al fine di di contrastare adeguatamente il rischio sanitario da infezione COVID‐19, in relazione al rientro nell’ordinaria attività economico‐sociale.
A tutt’oggi resta in vigore l’art. 42 del D.L. n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza pertanto è opportuno continuare ad applicare i Protocolli aggiornati sulla base dell’andamento della pandemia, in modo tale da garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela assicurata al datore di lavoro.
Le Linee Guida contengono le misure di precauzione con attenzione all’ambiente di lavoro cantiere. Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.
Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti‐contagio.
Si ritiene necessaria l’adozione delle seguenti misure:
- utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
1. INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE
Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità riguardo i seguenti obblighi:
- rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro al fine di accedere in cantiere;
- informare tempestivamente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale.
L’impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere.
2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
3. MODALITA’ DI ACCESSO
Per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni laddove si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.
4. PULIZIA E IGIENE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.
5. GESTIONE SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti.
6. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
7. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato e, nel rispetto della privacy, segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro.