COVID-19 D.L. 127-2021 CERTIFICAZIONE VERDE
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 127-2021 relativo all’obbligo di certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) per tutti i lavoratori, segnaliamo alcune novità di rilievo.
Ambito pubblico
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19
La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni.
L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
Il personale nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso
al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione indicata all’interno del Decreto Legge n. 127-2021 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Ambito privato
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni.
L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
Il personale nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso
al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione indicata all’interno del Decreto Legge n. 127-2021 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Test antigenici rapidi
Le farmacie, sono tenute ad assicurare sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi con applicazione del prezzo calmierato.
Tale prezzo è assicurato anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni.
Durata delle certificazioni verdi
Per la durata si deve fare riferimento al Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
Sono state apportate alcune modifiche tra cui l’introduzione del punto c-bis) all’art. 9 comma 2:
Art. 9 comma 2
Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Al fine di affiancarvi nell’adempimento degli obblighi allaghiamo:
- fac-simile di comunicazione da inviare a tutti i dipendenti e farsi restituire firmata per presa visione,
- fac-simile di comunicazione da inviare a tutti gli “esterni” e farsi restituire firmata per presa visione,
- fac-simile di lettera di incarico per gli addetti preposti al controllo dei green pass.