Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021: vigilanza
Con il Decreto legge n. 146 del 21 ottobre u.s. sono state introdotte alcune disposizioni che apportano rilevanti novità sull’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’Allegato 1 del decreto sono introdotte modifiche all’Allegato I del D.lgs. 81/08 in merito a gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Confindustria ha predisposto una specifica nota di cui riportiamo qualche stralcio:
“Ancora una volta si punta sulle sanzioni e non sulla prevenzione.
La prima novità rilevante è l’attribuzione all’INL – in concorso con le ASL – delle competenze ispettive in materia di sicurezza sul lavoro.
Questa innovazione organizzativa rende necessaria una forte azione di coordinamento: mentre la versione del testo in entrata nel Consiglio dei Ministri attribuiva opportunamente il coordinamento all’INL (“l’Ispettorato nazionale del lavoro promuove e coordina”), il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che INL ed ASL “promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza”, così annullando il ruolo dell’INL e vanificando o riducendo fortemente il coordinamento (come già avvenuto per il personale ispettivo di INPS ed INAIL).
Ulteriore elemento negativo risiede nel fatto che, in ogni caso, la collaborazione è limitata al piano operativo e non si estende all’interpretazione ed applicazione della normativa.
Ancora, l’inadeguatezza della formazione degli ispettori del lavoro sul piano tecnico comporta che alla misura occorrerà accompagnare una campagna formativa sugli aspetti ai quali è estesa la vigilanza.
Attualmente, il provvedimento di sospensione adottato dagli organi di vigilanza è finalizzato a far cessare un pericolo per la salute e sicurezza o la presenza di lavoro nero, a condizione che le violazioni in materia di salute e sicurezza siano “gravi e reiterate” ovvero se siano presenti lavoratori in nero in misura superiore al 20%.
Il nuovo meccanismo normativo rende obbligatoria la sospensione ed amplia gli illeciti presupposto per la sua adozione con un’ipotesi (omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo) che estende eccessivamente la discrezionalità dell’ispettore nella valutazione dell’omissione che forma normalmente oggetto di dimostrazione in sede giudiziale.
La sanzione della sospensione non è astrattamente incoerente, a condizione che l’impianto normativo privilegi sempre e comunque la natura residuale dell’intervento sanzionatorio (quale extrema ratio), valorizzi un approccio prevenzionale e sia riferito a reali situazioni di pericolo.
Ma così non è:
- le violazioni contenute nell’allegato I non evidenziano ipotesi di pari rilevanza in termini di gravità o pericolosità (ad es., la mancanza di un aggiornamento, anche parziale e per un solo lavoratore, non può essere messa sul piano della mancanza del POS; la mancanza di un DPI, anche per un singolo lavoratore, non può equivalere alla mancata valutazione dei rischi; l’assenza della tavola fermapiede per un metro non può essere considerata alla stessa stregua della mancata nomina del RSPP)
- viene introdotta la possibilità per l’ispettore di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”, dimostrando che il provvedimento non si fonda necessariamente sull’esistenza di un pericolo imminente da gestire con misure interinali come la sospensione
- la sospensione non consegue all’inadempimento degli strumenti deflattivi della prescrizione e della diffida per il lavoro nero ma è adottata immediatamente: sono tutti strumenti obbligatori che si sovrappongono senza alcuna logica prevenzionale
- la sospensione è comminata senza dare un tempo adeguato per l’adempimento, nonostante l’assenza di un pericolo imminente: l’applicazione dalle ore 12 del giorno successivo resta affidata alla discrezionalità del personale ispettivo e non rappresenta evidentemente un tempo adeguato (né per l’organizzazione di un corso di formazione né per l’elaborazione di un documento di valutazione dei rischi)
- la adozione del provvedimento di sospensione non presuppone più la recidiva, per cui non sconta un atteggiamento ripetuto ma riguarda anche la commissione di una violazione di minima entità (un’ora di formazione) e per la prima volta.
Di seguito i principali elementi innovativi presenti nella nuova versione dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008:
- La sospensione non viene coordinata con le misure della prescrizione obbligatoria e della diffida per il lavoro nero: le misure orientate alla agevolazione della regolarizzazione coesistono quindi con un provvedimento obbligatorio di sospensione e potrebbero anche coesistere e contraddirsi (es., le misure cautelari potrebbero essere adottate sia nell’ambito del provvedimento amministrativo che in quello di polizia giudiziaria)
- La sospensione diviene obbligatoria, per cui non si tiene conto delle reali condizioni di pericolo
- La percentuale di lavoro nero viene ridotta al 10% e si ridefinisce la nozione di lavoro nero secondo la disposizione del Dlgs n. 151/2015 (art. 22) in luogo di quella di “personale non risultante dalla documentazione obbligatoria”
- Si elimina il requisito della reiterazione, per cui la sospensione opera anche in caso della prima violazione (a prescindere dalla gravità della violazione e dalla presenza di un pericolo concreto ed attuale)
- L’ambito della sospensione, che oggi riguarda “la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” è relativo “alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle specifiche violazioni individuate dal decreto di cui al presente comma o di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”
- Al provvedimento di sospensione si conferma l’applicazione dell’obbligo di motivazione
- Gli effetti della sospensione “possono” essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità
- Viene eliminata la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di salute e sicurezza
- Si introduce la possibilità di una misura cautelare ulteriore, ossia il fatto che il personale ispettivo, seppure nell’ambito di una attività amministrativa, unitamente al provvedimento di sospensione, possa “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”
- Tra le condizioni per la revoca della sospensione c’è “la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I”: la disposizione, nonostante l’assenza di un esplicito riferimento, dovrebbe essere riferita all’adempimento dell’eventuale misura interinale adottata dal personale ispettivo
- Tra le condizioni per la revoca è introdotto l’aggravamento della misura della sanzione per il lavoro nero (da 2.000 euro a 2.500 o 5.000) nel caso di recidiva infraquinquennale e di occupazione di oltre 5 lavoratori irregolari
- Le somme ricavate dalle sanzioni sono destinate alle stesse Istituzioni che hanno contestato le sanzioni, con evidente conflitto di interessi
- Non cambiano le sanzioni per la non ottemperanza alla misura della sospensione
- Il provvedimento di sospensione decade in caso di archiviazione del procedimento
Tra le ipotesi gravi, nell’allegato si inserisce la “omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”. Sull’onda di alcuni degli eventi mortali accaduti, si fa rientrare tra i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione un fatto omissivo relativo alla vigilanza su eventuali interventi di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza.
Si evidenzia che introdurre tra gli illeciti gravi non già un fatto obiettivo (come la mancanza di un documento o di una nomina o della formazione) ma una condizione omissiva (omessa vigilanza) la cui dimostrazione avviene in giudizio.
In conclusione, un provvedimento che, senza introdurre elementi prevenzionali appare palesemente ed esclusivamente finalizzato ad incrementare l’incisività di un provvedimento sanzionatorio.”