LEGGE N. 215/2021 – NOVITA’ SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Con la pubblicazione in G.U. del 20.12.2021 della Legge di conversione n. 215/2021 del D.L. n. 146/2021 diventano efficaci dal 21 DICEMBRE 2021 alcune importanti novità in materia di di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diventano definitive ed efficaci tutte le novità relative al D.Lgs. 81/2008, tra le quali spicca su tutte, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali ex art.2222 c.c. l’obbligo per il COMMITTENTE di effettuare una preventiva comunicazione di avvio attività all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In caso di violazione di tale adempimento è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (art. 13, comma 1, lettera d).

La norma rinvia, quanto alle modalità operative all’art.15 co.3 del D. Lgs. n.81/20215, alla disciplina prevista per i lavoratori subordinati “a chiamata” (o “intermittenti”) ed ove è stabilito che “prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente. Nelle more del rilascio di successivi chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro sulla procedura e modulistica da utilizzare per i lavoratori autonomi occasionali art.2222 c.c., in considerazione del fatto che in ogni caso per legge l’obbligo decorre dal 21.12.2021, si ritiene di poter suggerire l’utilizzo del seguente Modulo. Si consiglia di conservare copia di tale email o PEC agli atti aziendali in caso di eventuali verifiche ispettive.

Entrano in vigore dal 21.12.2021 anche nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale: ad esempio

  • a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008. Alle 12 ipotesi contenute nell’allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, già previste nel testo originario del decreto, si aggiunge la causa 12-bis “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”, con applicazione della somma aggiuntiva di 3.000 euro.

Diventano efficaci anche le nuove norme per l’attività di vigilanza e controllo del preposto, che, a seguito della nuova disposizione:

  • non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
  • ha il dovere di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
    di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
  • in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per
    modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza,
    interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.