CERTIFICAZIONE VERDE: NUOVE DISPOSIZIONI
Con il DPCM del 17 dicembre 2021, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di green pass, che vanno a modificare ed integrare le norme contenute nel precedente DPCM del 17 giugno 2021.
In particolare:
- introduzione dell’obbligo per i datori di lavoro di effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione verde Covid-19, nei casi in cui il lavoratore consegni al proprio datore di lavoro la copia del proprio green pass. Tale verifica dovrà essere effettuata mediante la lettura del codice a barre dimensionale della copia della certificazione in possesso del datore di lavoro utilizzando l’applicazione Verifica C19, oppure mediante il servizio “Greenpass50+” sul portale dell’INPS (ricordiamo che tale servizio è utilizzabile solo dalle aziende con più di 50 dipendenti). Diventa quindi necessario per i datori di lavori (almeno per quelli di aziende con meno di 50 dipendenti), conservare la copia del green pass consegnata dal lavoratore; non è più sufficiente annotarne semplicemente la scadenza, come precedentemente suggerito nella Nota di Confindustria.
- tutti i soggetti preposti alla verifica delle certificazione verdi devono essere autorizzati dal titolare del trattamento dei dati e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica.
- definizione delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati che soggiacciono a tale obbligo. A tale scopo è stata introdotta una nuova funzionalità del servizio “Greenpass50+“, sul portale dell’INPS, per tutte le aziende, enti e amministrazioni che necessitano di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale (anche per quelle con meno di 50 dipendenti).